In questi anni si è a lungo dibattuto sul delicato ambito della natura usuraria dei contratti di finanziamento. La L.108/1996 stabilisce interessi, oneri e remunerazioni oltre il tasso soglia di usura. Si guardino le sentenze emesse dalla Corte d’Appello di Roma, in data 7.7.2016. Ed anche dal Tribunale di Bari in data 5.7.2016.
Con tali provvedimenti le Autorità giudiziali hanno sancito che gli interessi suddetti riguardano sia quelli corrispettivi che moratori. L’art. 1 del D.L. 394/2000 “Interpretazione autentica della L. 108/96 contenente disposizioni in materia di usura”. Convertito in legge 24/2001 riconduce alla nozione di interessi usurari quelli convenuti “a qualsiasi titolo”. Ciò consente di considerare ricompresi nell’ambito della normativa antiusura anche gli interessi moratori. Questa è d’altro canto la posizione assunta dalla giurisprudenza di legittimità per cui non vi è ragione per escludere l’applicazione della disciplina antiusura anche nelle ipotesi di assunzione dell’obbligazione di corrispondere interessi moratori (cfr. Cass. 5286/2000) atteso che “il ritardo colpevole non giustifica di per sé il permanere della validità di un’obbligazione così onerosa e contraria al principio generale posto dalla legge (nello stesso senso Cass. n. 14899/2000, Cass. n.8442/2002, Cass. n.10032/2004, Cass. n.9532/2010, Cass. n.11632/2010). […]
In conclusione, l’art. 1815, comma 2, c.c. esprime un principio giuridico valido per tutte le obbligazioni pecuniarie. E, a seguito della revisione normativa operata dalla L. 108/96 e dalla L. 24/2001, prevede la conversione forzosa del mutuo da usurario a gratuito, in ossequio all’esigenza di maggiore tutela del debitore. In caso di interessi usurari, la clausola che li prevede è nulla e dunque non sono previsti interessi per il capitale prestato dal mutuante”. (Corte d’Appello di Roma, sentenza del 7.7.2016).
Inoltre, con riferimento alla rilevanza degli oneri/remunerazioni ed altri costi dovuti alla banca in caso di estinzione anticipata del contratto di finanziamento (sia per volontà del mutuatario, sia per volontà della mutuante), è stato sancito che “ai fini della determinazione del T.A.E.G (ossia del tasso annuo effettivo globale inerente al singolo rapporto) si devono considerare tutti i costi, anche solo potenziali, del finanziamento, tra cui quindi deve farsi rientrare, anche, la commissione o penale di estinzione anticipata.
Tale commissione costituisce un onere eventuale inerente l’erogazione del credito. Ma, come visto, l’art.644 c.p., stabilisce che nel calcolo del tasso di interesse effettivo vadano inclusi tutti gli oneri a carico della parte finanziata collegati al credito. Tra questi anche quelli che intervengono solo in circostanze eventuali e non prevedibili nel momento della sottoscrizione dell’accordo tra le parti. Come appunto la penale o la commissione per estinzione anticipata.
Dunque l’onere per l’estinzione anticipata deve computarsi nel T.A.E.G., così come si computano altri oneri eventuali, seppur aventi diversa natura, quali gli interessi moratori. Dal superamento del tasso soglia discende, ai sensi dell’art. 1815, comma 2, c.c., non solo la nullità della clausola con cui sono convenuti interessi, espressamente comminata, ma anche la sanzione civile della gratuità del contratto, non essendo dovuti gli interessi tout court” (Tribunale di Bari, sentenza del 5.7.2016).
Volendo tradurre il significato di tali provvedimenti giudiziali in termini semplici, la Giurisprudenza di merito, sta sempre più riconoscendo il diritto di coloro che stipulano un finanziamento con la banca a condizioni usurarie. (Estricantisi nelle clausole che disciplinano gli interessi moratori, il costo (T.A.E.G.) per estinzione anticipata e, più in generale, il costo globale del finanziamento).
Tutto ciò a prescindere dalla effettiva applicazione delle stesse ai mutuatari, la natura usuraria dei contratti, e, per l’effetto, la gratuità degli stessi, con effettiva e concreta possibilità per i soggetti finanziati di poter ottenere il recupero delle somme illegittimamente ed indebitamente versate in costanza di rapporto, la riduzione degli importi ancora dovuti eliminando la quota interessi futura, o addirittura ottenere, in caso di procedure esecutive di espropriazione in corso, la sospensione delle stesse.
Infine, preme evidenziare che tali prospettati importanti risultati non possono prescindere dalla corretta analisi dei rapporti bancari. Nè da una corretta gestione giudiziale, ma anche e soprattutto stragiudiziale, delle controversie avverso gli istituti bancari. Tutto ciò in quanto sovente, tramite l’ausilio di legali specializzati in materia bancaria, è possibile addivenire ad accordi transattivi, celeri e proficui per il Cliente, evitando così allo stesso l’alea e le ben note “lungaggini” dei procedimenti giudiziari italiani.
Avv. Alessandro Badiali
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