Condividi su:

Come disposto dal DM n°183 del 25/5/2016 e dalla Legge n° 19 del 27/2/2017, a partire dal 12 ottobre 2017, tutti i datori di lavoro sono tenuti a comunicare in via telematica all’Inail i dati e le informazioni relativi agli INFORTUNI BREVI ovvero quelli che comportano un’assenza dal lavoro di almeno un giorno escluso quello dell’evento.

Tale comunicazione deve essere eseguita in via telematica entro 48 ore dalla ricezione dei dati del certificato medico e, per infortuni fino a 3 giorni, ha unicamente finalità informative e statistiche.

Secondo le disposizioni pubblicate nella circolare n°42 dell’Inail la comunicazione deve essere effettuata sul sito www.inail.it accedendo, con le apposite credenziali, alla sezione SERVIZI ON LINE-DENUNCIA DI INFORTUNIO E MALATTIA PROFESSIONALE-COMUNICAZIONE INFORTUNIO.

Qualora, per eccezionali e comprovati problemi tecnici non fosse possibile l’inserimento on-line della comunicazione, la stessa dovrà essere inviata esclusivamente tramite PEC, utilizzando l’apposito modello scaricabile nel portale Inail, alla casella di posta elettronica della competente sede locale Inail individuata rispetto al domicilio dell’infortunato allegando copia della schermata di errore del sistema telematico.

Il mancato rispetto dei termini previsti per l’invio della comunicazione comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniara da € 548,00 a € 1972,80.

Condividi su: