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La legge sull’omicidio stradale, è stata approvata dal Parlamento in via definitiva con la legge n. 41 il 23 marzo 2016. Dopo più di un anno dalla entrata in vigore, pochi sanno di cosa si tratta.

La predetta legge ha introdotto nel codice penale i delitti di omicidio stradale e di lesioni personali stradali. Entrambi sono puniti a titolo di colpa. Il provvedimento è entrato in vigore il 25 marzo 2016. Ha apportato modifiche al codice penale, al codice di procedura penale ed al Codice della Strada. Di seguito si elencano.

Quanto alle modifiche al codice penale la legge 41/2016 introduce il delitto di omicidio stradale (articolo 589-bis). Attraverso il quale è punito, a titolo di colpa, con la reclusione il conducente di veicoli a motore. La cui condotta imprudente costituisca causa dell’evento mortale. La pena per omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla circolazione stradale rimane quella della reclusione da 2 a 7 anni. Mentre è punito con la reclusione da 8 a 12 anni l’omicidio stradale colposo commesso da conducenti di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica grave. (Tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro) o di alterazione psico-fisica conseguente all’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Se si tratta di conducenti professionali, per l’applicazione della pena è sufficiente essere in stato di ebbrezza alcolica media. (Tasso alcolemico compreso tra 0,8 e 1,5 grammi per litro).

Le pene diventano molto più gravi, invece, ed il reato è punito con la pena della reclusione da 5 a 10 anni nel caso di omicidio stradale colposo commesso da conducenti di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica media. Autori di specifici comportamenti connotati da imprudenza quali: il superamento di limiti di velocità, attraversamento di incroci con semaforo rosso, circolazione contromano, inversione di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi, sorpassi azzardati.

La norma prevede, però, la diminuzione della pena fino alla metà, quando l’omicidio stradale, pur cagionato dalle suddette condotte imprudenti, non sia esclusiva conseguenza dell’azione (o omissione) del colpevole, ovvero quando si verifichi l’ipotesi di un concorso di colpa (art 2054 CC, comma 2).

La pena è, invece,  aumentata se l’autore del reato non ha conseguito la patente (o ha la patente sospesa o revocata) o non ha assicurato il proprio veicolo a motore, ovvero nel caso in cui il conducente abbia provocato nel sinistro, la morte di più persone ovvero la lesioni di una o più persone.

Ad ogni buon conto è utile segnalare che il limite massimo di pena viene però stabilito in 18 anni contrariamente al limite massimo previsto in precedenza che prevedeva, quale pena massima, quella di anni 15 di reclusione.

L’apice della rigidità della nuova normativa si raggiunge nel caso in cui si verifichi la specifica circostanza aggravante della omissione di soccorso dell’autore del sinistro o reato. In tale ipotesi, la pena è aumentata da 1/3 a 2/3 e non può, comunque, essere inferiore a 5 anni.

Dall’analisi di quanto sopra, leggendo le cronache quotidiane, sembra che gli incidenti mortali siano diminuiti da marzo 2016 ad oggi, però si è incrementato il numero di reati di omissione di soccorso, considerata la rigida e grave normativa in vigore.

Sicuramente, nel corso del tempo, nonché nel corso dell’applicazione della legge, si vedrà se questo provvedimento costituisca valido strumento deterrente ed utile ad evitare la verificazione di sinistri stradali cagionati da autisti ubriachi o soggetti ad alterazione psicofisica per l’assunzione di droghe. Ai posteri l’ardua sentenza.

Avv. Angelo Pisarro

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